Cari italiani, che vi piaccia o meno, non si sa bene da dove è stato rispolverato il Redditometro. Le casse dello Stato, evidentemente, sono un po’ più vuote del solito e così il Governo ha tirato fuori l’arma segreta.

Sospeso nel 2018, il decreto che lo riattiva, a partire dai redditi del 2016, è stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale.  Il fisco insomma tornerà a dare un’occhiatina alle capacità di spesa dei contribuenti per capire se combaciano o no con la loro situazione reddituale.

Dalle spese per l’auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche. Più o meno tutto sarà passato sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento

Il provvedimento indica “le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’amministrazione finanziaria”. Si procederà alla determinazione sintetica del reddito sulla base sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente”. Le disposizioni “si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016”.

I redditi dei contribuenti saranno esaminati secondo diverse tipologie: il decreto indica ad esempio 11 tipologie per i nuclei familiari e 5 diverse aree del Paese. Vengono inoltre presi in considerazione le quote di risparmio che si sono accumulate negli anni e le spese effettivamente sostenute così come risultano dall’Anagrafe tributaria.

“Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, – spiega il testo – sono desunte dall’indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale”. Si considerano “sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico”. Viceversa: “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa”.