La Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha esaminato e approvato un parere favorevole al provvedimento che reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, già approvato dal Senato. Ad illustrare il testo il relatore Paolo Formentini che ricorda come esso sia adottato in attuazione della legge di bilancio 2019 e in parallelo all’istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza e del Fondo per la revisione del sistema pensionistico. Illustrando le norme di competenza della Commissione, Formentini segnala quella relativa ai beneficiari e che individua i requisiti per i nuclei familiari interessati ad accedere a reddito e pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni.

Per l’accesso al beneficio concorrono cumulativamente diversi requisiti – segnala il relatore, – con riferimento al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e del godimento di beni durevoli. Con riferimento al requisito della residenza e del soggiorno, il relatore sottolinea che "il componente richiedente il beneficio deve essere, come specificato nel corso dell’esame al Senato, in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo".

Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre specificato che per "familiare" si intende: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Ue un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner. Un ulteriore requisito è "la residenza in Italia per almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo – afferma Formentini, ricordando poi che le modalità di esercizio del diritto di soggiorno nel territorio nazionale sono diverse a seconda che si tratta di cittadini comunitari o di cittadini di Paesi terzi. Nel caso di familiari dei cittadini comunitari che non siano a loro volta cittadini di uno Stato membro, essi – precisa il relatore – possono ottenere dalle questure competenti per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione con validità di 5 anni. Il familiare non comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Ue – spiega il relatore, aggiungendo poi che per i cittadini di Paesi terzi il requisito del soggiorno è riconosciuto se entrati regolarmente nel territorio italiano e se muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità.

Viene quindi segnalato come la materia del soggiorno di lungo periodo degli stranieri provenienti da Paesi terzi sia disciplinata dalla direttiva 2003/109/CE attuata dal decreto legislativo 3 del 2007, che ha novellato il testo unico sull’immigrazione del 1998. La medesima direttiva 109 del 2003 prescrive – sottolinea il relatore – che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fii, tra l’altro, del godimento dei servizi e delle prestazioni sociali, tra cui quelle di assistenza e previdenza sociale. Il Senato ha poi stabilito anche che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea – fatte salve le eccezioni previste – debbano produrre, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. La certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all’originale. Sono esclusi dall’obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni.

Il relatore ricorda che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è definito l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostituiva unica ai fini Isee, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013. Formentini ricorda inoltre, per completezza, le disposizioni introdotte dal Senato e che riguardano la disciplina in materia di istituti di patronato – esse prevedono che possano costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che tra l’altro abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri, in luogo degli otto attualmente previsto.

In materia pensionistica le disposizioni sanciscono la sospensione dell’erogazione dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti, anche evasi o latitanti, condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati di terrorismo anche internazionale, per reati eversivi dell’ordine democratico nonché per associazioni di tipo mafioso anche straniere. Il relatore propone dunque una proposta di parere favorevole al provvedimento. In esso la Commissione segnala aver esaminato il disegno di legge e si sofferma in premessa sulla disposizione introdotta nel corso dell’esame al Senato per cui i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea debbano produrre, ai fii del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certifiazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare.

Il parere richiama poi i casi di esclusione da tale obbligo e che riguardano "i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni e che tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è definito l’elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostituiva unica ai fini Isee, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013". Si evidenzia inoltre la disposizione introdotta dal Senato e che "interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi" e quella che "sancisce la sospensione dell’erogazione dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti, anche evasi o latitanti, condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati di terrorismo anche internazionale, per reati eversivi dell’ordine democratico nonché per associazioni di tipo mafiso anche straniere". Il parere favorevole viene quindi approvato dalla Commissione.

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