Il Presidente della Commissione Affari Esteri, Vito Petrocelli (M5S) ha depositato il testo del disegno di legge per modificare il voto all’estero. Il testo - "Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero e delega al Governo per l’introduzione del voto elettronico per l’esercizio del diritto di voto all’estero" - che deve ancora essere assegnato alla commissione competente, prevede l’introduzione del "cosiddetto sistema di opzione inversa", l’investimento del "risparmio in termini di spese (postali, stampa del materiale, eccetera) a coprire i costi necessari a garantire maggiore trasparenza, maggiori controlli e sicurezza delle opera zioni di voto", la dotazione ai seggi elettorali di "appositi strumenti di lettura ottica dei codici", lo scrutinio in quattro sedi, una per ogni ripartizione della circoscrizione estero e, infine, il voto l’elettronico "in grado di offrire, oggi, maggiori garanzie di trasparenza rispetto alle operazioni elettorali tradizionali e, allo stesso tempo, semplifica le operazioni di voto per gli aventi diritto, ma anche in sede di scrutinio".
Il testo prevede inoltre la candidabilità solo dei residenti all’estero e introduce una nuova causa di ineleggibilità per i membri dei COMITES e del CGIE. Gli articoli sono 16, eccoli:
ART. 1 – 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "1-bis. Votano nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all’estero, nonché i cittadini italiani loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano, per il periodo, compreso tra uno e dodici mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 "; "2. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis votano per corrispondenza con le modalità indicate dall’articolo 12, previa opzione da esercitare, per ogni tornata elettorale e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all’articolo 4. Per tornata elettorale si intende l’insieme delle consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono nelle medesime date di convocazione e indizione dei comizi elettorali di cui ai decreti del Presi-dente della Repubblica emanati ai sensi dell’articolo 11 del testo unico delle leggi re-canti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell’articolo 4 del testo unico delle leggi re-canti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dell’articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "; c)il comma 3 è sostituito dal seguente:
ART. 2 – 1. All’articolo 2, comma 1, della legge 27dicembre 2001, n.459, le parole: "diritto di opzione di cui all’articolo 1, comma 3,"sono sostituite dalle seguenti: "diritto di opzione di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 4 .
ART. 3 – 1. L’articolo 4 della legge 27 dicembre2001, n.459, è sostituito dal seguente: " 3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis che non hanno esercitato l’opzione esercitano il diritto di voto in Italia e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale e, nello specifico, nelle liste sezionali in cui risultano iscritti".
ART. 4 – 1. L’opzione di cui all’articolo 1, comma 2, è esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione, a mezzo posta elettronica oppure con ogni altro mezzo idoneo, corredata di copia di valido documento d’identità debitamente sottoscritta in calce dall’elettore. La comunicazione deve contenere documentazione idonea a dimostrare il luogo di residenza dell’elettore al cui indirizzo postale deve essere inviato il plico elettorale nonché, nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ivi richiesti, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, al comune di ultima residenza in Italia o al comune risultante dalla fusione tra il comune di ultima residenza in Italia con altri comuni, nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, e al comune della sezione elettorale in cui i cittadini sono iscritti nei casi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all’articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all’articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352. 3. Il comune che ha ricevuto le comunicazioni di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell’elettorato attivo, trasmette per via informatica al Ministero dell’interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l’opzione per il voto all’estero di cui all’articolo 1, comma 2, e i relativi indirizzi postali cui il plico deve essere inviato, annotandone i nomi sulle liste sezionali. 4. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell’elenco elettorale degli aventi diritto di voto all’estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all’estero che hanno esercitato l’opzione e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all’estero che hanno esercitato l’opzione, e lo trasmette, per via informatica, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il trentesimo giorno prece-dente la data delle elezioni in Italia". ART. 4 – 1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n.459, sono abrogati.
ART. 5 – 1. All’articolo 5 della legge 27 dicembre2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, dopo le parole: "di cui all’articolo 1, comma 1" sono aggiunte le seguenti ", ferma restando la disposizione di cui all’articolo 4, comma 4"; b) Il comma 2 è abrogato.
ART. 6 – 1. All’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "residenti in Italia" è inserita la seguente: "non"; b) Le parole: "in una sola ripartizione della" sono sostituite dalla seguente: "nella". 2. Al comma 1 dell’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30marzo 1957, n.361, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) i membri dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e i membri del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, fino ai due anni successivi alla cessazione dell’incarico".
ART. 7 – 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n.459, è inserito il seguente:
ART. 8 – 1. All’articolo 12 della legge 27 dicembre2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette pervia informatica"; b) Dopo il comma 3 è inserito il seguente: c)al comma 5, la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente: "quindici"; d) Al comma 7, dopo le parole: "senza ritardo" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia" 3-bis. Nei Paesi esteri dove non esiste un servizio postale, gli uffici consolari curano la consegna del plico di cui al comma 3 con modalità alternative, senza oneri economici per l’elettore"; 2-bis. Le buste preaffrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto ".
ART. 9 – 1. All’articolo 13 della legge 27 dicembre2001, n.459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al primo periodo del comma 1, le parole: "Presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "L’ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da quattro sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall’articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per un minimo di tremila ed un massimo di cinquemila elettori che abbiano esercitato il voto per corrispondenza ai sensi della presente legge"; b) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
ART. 10 – Al secondo periodo dell’alinea del comma 3 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n.459, dopo le parole: "coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario" sono aggiunte le seguenti: ", anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica nonché di decifrazione di dati di cui all’articolo 11, comma 2-bis".
ART. 11 – 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), " 1-bis. Il Ministero dell’interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le quattro sedi di cui al comma 1, presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero ". della legge 23 agosto 1988, n.400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché sudi esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.
ART. 12 – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui alla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) Tutelare la segretezza del voto; b) Garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l’utilizzo a tutti i cittadini elettori di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2001, n.459; c) Assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la contraffazione o l’annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale; d) Consentire, sempre nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell’espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito di ricorsi giudiziari; e) Valutare prioritariamente l’introduzione di un sistema di voto attraverso l’utilizzo della tecnologia informatica denominata blockchain, quale registro pubblico condiviso in cui viene espresso e registrato, in modo immutabile e certo, il voto dell’elettore, assicurandone, con appositi strumenti, la segretezza del voto; f) In caso di impossibilità di introduzione di sistemi tecnologici e informatici di cui alla lettera e), introdurre un sistema di voto da remoto per consentire all’elettore di esprimere la sua preferenza durante il voto tramite una qualsiasi macchina connessa alla rete, previa identificazione e autenticazione; g) Rimettere la scelta di votare per corrispondenza oppure attraverso il voto elettronico agli elettori di cui all’articolo 1, commi1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2001,n.459, i quali, al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 4 della medesima legge, dovranno altresì comunicare il sistema di voto scelto; h) Assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto ad attacchi di tipo informatico e telematico. 2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano eventualmente necessarie in seguito all’introduzione del sistema di voto elettronico. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.
ART. 13 – 1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati eletti nella circoscrizione Estero, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti e in particolare dalla legge 27dicembre 2001, n.459, anche mediante l’apposizione della firma digitale. 2. In applicazione dell’articolo 15, comma2, della legge 15 marzo 1997, n.59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 del presente articolo è svolta mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici tra gli uffici pubblici interessati. 3. La procedura di cui al comma 2 è attivata, su richiesta dei promotori, anche perla certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo. 4. Le spese per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle sottoscrizioni. 5. I promotori delle liste e delle candidature possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni presso il Ministero dell’interno, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni di cui al comma 1. 6. Gli uffici della pubblica amministrazione competenti ai sensi del comma 1, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono a disposizione dei cittadini elettori i moduli, in modo da renderne possibile la sottoscrizione sia su supporto cartaceo sia mediante l’apposizione di firma digitale. 7. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b),- della legge 23 agosto 1988, n.400, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 8. Lo schema di decreto di cui al comma7 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.
ART. 14 – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore di cui all’articolo 1, comma 1, un plico contenente un’apposita informativa, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza, sulle nuove modalità di partecipazione alle elezioni disciplinate dalla presente legge, fermi restando gli strumenti di informazione periodica di cui all’articolo2 della legge 27 dicembre 2001, n.459.
ART. 15 – 1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della legge stessa, valutati in 4 milioni di euro. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 16 – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1,2, 3, 4, 5, 8 e 12 che, al fine di garantire la massima partecipazione al voto da parte degli aventi diritto previa apposita campagna informativa, entrano in vigore dopo un anno dalla data della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.