Quasi tutti i capi politici (escluso Luigi Di Maio, ch’è visibilmente autocefalo), nel governare i loro uomini e scegliere i più diretti collaboratori, finiscono per commettere l’errore di scambiare la fedeltà con la lealtà. L’errore consiste nell’attribuire più importanza alla prima rispetto alla seconda. Sebbene entrambe siano commendevoli ed utili in politica, se il capo si circonda solo di persone fedeli commette un errore e rinuncia di fatto ad avvalersi di una possibilità in più. Un collaboratore fedele può diventare infedele tanto quanto uno leale, sleale. Però il leale dirà al capo la verità come gli appare, mentre il fedele tenderà a vederla sempre come il capo stesso o a tacergliela. Deve essere stato uno fedele a confortare Salvini consigliandogli d’impuntarsi come un cavallo spaventato. Infatti uno leale lo avrebbe subito invitato ad attenersi ai fatti evidenti, sui quali poteva e doveva parlare, dicendo il poco, ma inoppugnabile.

Innanzitutto, sorprendono le circonvoluzioni di certi rappresentanti delle istituzioni per invitare Salvini a rendere comunicazioni al Parlamento non meno del chiasso fastidioso di certe opposizioni nel pretendere che il ministro venga a riferire. Qui stupisce che il sobrio e chiaro richiamo della Costituzione sia finito nel balbettio di quelli e nel frastuono di questa. Articolo 64, ultimo comma: "I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti, obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono". Che intendevano i Costituenti? Nell’aureo manuale "La Costituzione illustrata con i lavori preparatori" di Falzone, Palermo, Cosentino, possiamo leggere che nell’Assemblea costituente fu molto discussa l’espressione "e se richiesti l’obbligo". Richiesti da chi? Obbligo personale? Invalidità delle sedute e delle deliberazioni se il ministro richiestone non interviene? Il presidente Ruini rispose che il regolamento avrebbe determinato la procedura della richiesta mentre la solidarietà ministeriale del Gabinetto dava facoltà ad un ministro di rispondere anche per altri ministri, e concluse: "Il pericolo che i ministri possano, assentandosi dalle sedute, fare ostruzionismo ai lavori parlamentari è semplicemente fantastico. Non occorre formale ordinanza o decreto di Camera o di Presidenza per condurre nell’Aula, manu armata, i ministri; il Parlamento è autonomo e può deliberare anche senza il governo, che ha pertanto tutto l’interesse ad assistere alle sedute".

Per consolidata consuetudine la presenza del Governo, salvo precise eccezioni, è una condizione di procedibilità dei lavori parlamentari nell’attività non solo legislativa. Nell’attività politica in senso stretto, il Governo risponde al sindacato ispettivo delle Camere. Qui la questione è se il Governo sia costituzionalmente obbligato a rendere comunicazioni (che, ovvio, sono cosa diversa, più solenne ed impegnativa di una risposta ad interrogazioni ed interpellanze) alle Camere sull’argomento deciso, ad libitum, da un gruppo parlamentare. La conferenza dei capigruppo di ciascuna Camera può certamente mettere (magari con l’opposizione del ministro dei rapporti con il Parlamento, che però non vota) all’ordine del giorno dell’Assemblea le comunicazioni del presidente del Consiglio o del ministro competente, ma questo può mandare un sottosegretario e quello mandare anche un altro ministro.

Non sembra che la scelta dell’argomento così imposto possa mutarsi di fatto, in modo fraudolento od obliquo oppure forzando, in un sistema per ottenere ciò che è almeno dubbio che si possa ottenere; peggio ancora, trasformarsi in una sorta d’imputazione da vagliare in un processo politico davanti alle Assemblee. Ai gruppi parlamentari e ai singoli deputati e senatori, che pretendano per diritto ciò che stanno chiedendo con clamore, non resta che la via del conflitto d’attribuzione, loro riconosciuto da una recente sentenza della Corte costituzionale. Se davvero volessero, potrebbero sollevarlo, implicando un’essenziale ripartizione costituzionale tra poteri del Parlamento e del Governo. Solo la Consulta, stando così le cose, ha l’autorità di stabilire se il rifiuto del Governo o di un singolo ministro di rendere comunicazioni alle Camere sull’argomento fissato dalla conferenza dei capigruppo sia costituzionalmente legittimo, opportunità a parte.

Prescindendo dal merito della faccenda di Stato e dagli aspetti di politica estera e interna, implicati e connessi, resta da domandarsi il perché di tale strepitus fori et rei publicae che avrebbero dovuto raffrenare incanalando la questione entro gli argini del diritto, lasciando alla polemica faziosa e alla lotta partitica ciò che vi pertiene. Le relative modalità di svolgimento saranno successivamente concordate". Che aggiungere? Peggio la toppa del buco!

PIETRO DI M. DE QUATTRO