Per i connazionali i quali rientrino in Italia dall’estero a causa dell’emergenza coronavirus o anche per altri motivi (come la perdita del posto di lavoro), siano disoccupati e si trovino quindi in condizioni di difficoltà socio-economica, il Governo Conte ha introdotto una serie di aiuti economici di sostegno al reddito volti a fronteggiare la situazione di crisi. Inoltre, al di là delle misure messe in campo dal Governo con gli ultimi decreti, il nostro ordinamento offre una serie di strumenti(ancorché limitati e insufficienti) in grado di sostenere il reddito di chi si trova improvvisamente senza lavoro e senza risorse. In questi ultimi mesi, voglio sottolinearlo, c’è stato un costante impegno del Partito Democratico a tutelare diritti e interessi delle nostre collettività all’estero. Con i miei comunicati ho ritenuto opportuno informare i nostri connazionali sulle possibilità di usufruire di queste misure agevolative.
Con questo comunicato, in particolare, intendo illustrare, seppure in maniera sintetica, il quadro più o meno completo di queste misure per aiutare i nostri connazionali a capire meglio quali sono i loro possibili diritti. La più importante misura credo che sia l’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero. L’indennità è prevista da una vecchia legge (n. 402) del 1975 che è comunque ancora in vigore e viene erogata ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero e siano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale. Per accedere alla prestazione bisogna essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro all’estero.
Altra prestazione è il reddito di emergenza (REM) introdotto dal Decreto Rilancio, presto in discussione in Parlamento. Si tratta di un beneficio temporaneo che viene concesso alle persone residenti in Italia al momento della domanda le quali abbiano un reddito e un patrimonio mobiliare e un ISEE inferiori a determinati limiti stabiliti per legge. Il REM ammonta a 800 euro e viene erogato direttamente dall’Inps in due rate. La scadenza per la presentazione di domande per il REM è fissata a giugno 2020. Per la domanda si può ricorrere ai CAF e ai Patronati.
Chi ha risieduto in Italia per 10 anni di cui gli ultimi due in via continuativa al momento della presentazione della domanda può invece chiedere il Reddito di cittadinanza a patto che dimostri di avere un reddito mobiliare e patrimoniale e un ISEE inferiori a un certo limite. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato quindi ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza ed è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato. Il beneficio economico è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B) e può variare nel suo importo massimo da 780 a 1330 euro.
I governi italiani che si sono succeduti negli ultimi anni hanno inoltre introdotto una serie di agevolazioni fiscali (tassazione ridotta sul reddito imponibile) per alcune categorie di lavoratori che rimpatriano: docenti, ricercatori, lavoratori qualificati e non, o imprenditori stranieri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia hanno la possibilità di accedere alla detassazione dei redditi prodotti fino al 90% dell’imponibile, agevolazione introdotta per attrarre in Italia capitale umano. Ricordo inoltre l’indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri corrisposta in base ai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (Art. 65 del Regolamento CE n. 883/2004). È una prestazione che viene erogata dallo Stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno stato diverso da quello in cui erano assicurati. Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione NASpI qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale.
Infine, come ho detto in premessa, l’ordinamento italiano prevede una serie di agevolazioni per le aziende che assumono soggetti in condizioni di difficoltà o appartenenti a fasce deboli della popolazione. Ricordiamo tra questi il Bonus per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni (Legge n. 205/2017): si tratta dello sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del 50% per i giovani fino a 35 anni che è stato esteso fino alla fine del 2020. L’agevolazione si applica entro il massimale di 3mila euro su base annua per i successivi 36 mesi. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e riguardare un giovane a cui non è mai stato applicata questa tipologia di contratto. L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto.
Il Bonus Sud (Legge n. 145/2018): valido per le aziende che abbiano un’unità operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, prevede uno sgravio contributivo del 100% fino a un limite di 8.060 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati. Ricordo inoltre il Bonus assunzione donne disoccupate e lavoratori over 50 che prevede uno sgravio contributivo pari al 50% per periodo di fruizione che varia da 12 a 18 mesi in base al tipo di contratto stipulato, i contratti di apprendistato, il bonus per giovani talenti.
Angela Schirò
Deputata PD - Rip. Europa