Una situazione ingarbugliata, non c’è che dire. E che mette a rischio il rispetto della Costituzione. Ma partiamo con ordine e dal principio. In vista del Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, che si terrà i prossimi 20 e 21 settembre, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e iscritti nelle liste elettorali, possono anche votare per posta. La raccomandazione è, ovviamente, che tutti i cittadini italiani che vogliono esercitare il diritto di voto possano controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato. Ma c’è un’alternativa: gli elettori residenti all'estero possono votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la scelta (l'opzione) al Consolato entro il prossimo 28 luglio.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria. Ed è qui che nasce un piccolo dubbio. Ma se un cittadino italiano, per esempio residente negli Usa, volesse votare all’interno del BelPaese, lo può fare in questo momento di emergenza legata al Coronavirus? Secondo le ultime disposizioni del governo Conte, no. Perché, ricordiamo, che il rientro in Italia è consentito solo per i Paesi dell’area Schengen (per la verità neanche tutti) e per Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay (da osservare, per questi Paesi, comunque il periodo di quarantena).
Un connazionale residente dunque in Florida, appartenente all’Aire, non potrebbe quindi far valere il proprio diritto. Sacrosanto. Insomma, al Ministero degli Esteri qualcosa è nuovamente sfuggito di mano. Ma andiamo avanti e per dovere di cronaca ricordiamo che il Ministero ribadisce che la data entro la quale esprimere la propria opzione, e quindi far pervenire all'Ufficio consolare la propria scelta, è il 28 luglio 2020. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell'elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per questa comunicazione si può anche utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare. Sulla base della normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all'Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione. Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.