Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) in vigore da oggi al 15 gennaio contiene disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da e per l’estero.
Il decreto continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Come sottolineato dalla Farnesina, l’Allegato 20, che contiene gli elenchi dei Paesi con o senza limitazioni, ha subito significative variazioni rispetto ai DPCM precedenti.
LE NUOVE REGOLE. LA SCHEDA DELLA FARNESINA - Non esiste più un elenco F di Paesi dai quali vige un divieto di ingresso in Italia.
I Paesi precedentemente inclusi nell’elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia) sono ora inclusi nell’elenco E: gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di previse motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro.
Tutti i Paesi UE, Schengen e associati, rimangono in Elenco B, senza particolari limitazioni, fino al 9 dicembre. Dal 10 dicembre, passano nell’elenco C, con obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
Vi sono variazioni nei Paesi che compongono l’elenco D, ma non varia la disciplina per spostamenti/ingressi da questi Paesi.
Sono previste limitazioni ulteriori per gli spostamenti nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.
GLI ELENCHI DELL’ALLEGATO 20 -
A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B – Fino al 9 dicembre: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Dal 10 dicembre: Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:
GLI SPOSTAMENTI e L’INGRESSO IN ITALIA sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su ViaggiareSicuri. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione.
C - Fino al 9 dicembre, sono in elenco C solo: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Spagna (inclusi territori nel continente africano),
Dal 10 dicembre: oltre ai Paesi già menzionati, si aggiungono all’elenco C anche: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
SPOSTAMENTI: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO IN ITALIA: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
INGRESSO IN ITALIA DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO: indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo), nonché coloro che provengono dai Paesi dell’Elenco C e che entrano/rientrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono soggetti non a obbligo di test ma a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020 (a titolo di esempio: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).
D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:
SPOSTAMENTI: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 dicembre – 6 gennaio.
INGRESSO IN ITALIA: All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
E - Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi)
SPOSTAMENTI: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
MODALITÀ DI INGRESSO IN ITALIA: Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE).
Il DPCM 3 dicembre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residen za del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
ECCEZIONI
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone.
A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
i) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:
all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante;
agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link.
ALCUNI ESEMPI
LETTERA A)
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Un cittadino statunitense, proveniente dal Regno Unito senza altri soggiorni o transiti, può entrare in Italia, senza obbligo di isolamento fiduciario e senza sottoporsi a test molecolare o antigenico, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino ucraino, proveniente direttamente dall’Ucraina o dalla Turchia, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, può entrare senza obbligo di test molecolare o antigenico (solo se la permanenza in Italia non supera i 5 giorni in totale).
LETTERA B)
Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
LETTERA C)
Il cittadino australiano, proveniente dall’Australia e senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che entra in Italia perché la sua azienda lo ha trasferito presso la propria sede italiana, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.
Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
SOGGIORNI/TRANSITI DAI PAESI DELL’ELENCO C:
Il cittadino francese che deve entrare in Italia dalla Francia perché deve prendere servizio in Italia o deve recarsi in Italia per altri motivi di lavoro, deve comunque sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 72 ore prima della partenza, all’arrivo o entro 48 ore dall’ingresso in Italia. In caso di risultato negativo del test effettuato all’arrivo o entro 48 ore, non è sottoposto a isolamento, a meno che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19.
Il cittadino italiano residente in Belgio che deve rientrare in Italia per comprovati motivi di lavoro deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico. In caso di risultato negativo del test effettuato all’arrivo o entro 48 ore, non è sottoposto a isolamento, a meno che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19.
Il cittadino giapponese che risiede nei Paesi Bassi (o che ha soggiornato in Spagna nei 14 giorni precedenti) e deve entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico.
VOLI COVID-TESTED
Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza 23 novembre 2020, contenente misure urgenti per la sperimentazione di voli “Covid-tested”.
Sono considerati voli “Covid-tested” i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco.
In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli “Covid-tested”, operativi dagli aeroporti di Francoforte - Frankfurt am Main, Monaco di Baviera - Franz Josef Strauss; Atlanta - Hartsfield-Jackson, New York - John Fitzgerald Kennedy e Newark Liberty, con destinazione l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti.
All’ingresso/rientro in Italia, presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, i passeggeri possono essere nuovamente sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone.
Nel caso di mancato imbarco sul volo “Covid-tested”, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
Per informazioni sull’effettiva operatività dei voli “Covid-tested” sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree
Il decreto continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Come sottolineato dalla Farnesina, l’Allegato 20, che contiene gli elenchi dei Paesi con o senza limitazioni, ha subito significative variazioni rispetto ai DPCM precedenti.
LE NUOVE REGOLE. LA SCHEDA DELLA FARNESINA - Non esiste più un elenco F di Paesi dai quali vige un divieto di ingresso in Italia.
I Paesi precedentemente inclusi nell’elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia) sono ora inclusi nell’elenco E: gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di previse motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro.
Tutti i Paesi UE, Schengen e associati, rimangono in Elenco B, senza particolari limitazioni, fino al 9 dicembre. Dal 10 dicembre, passano nell’elenco C, con obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
Vi sono variazioni nei Paesi che compongono l’elenco D, ma non varia la disciplina per spostamenti/ingressi da questi Paesi.
Sono previste limitazioni ulteriori per gli spostamenti nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.
GLI ELENCHI DELL’ALLEGATO 20 -
A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B – Fino al 9 dicembre: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Dal 10 dicembre: Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:
GLI SPOSTAMENTI e L’INGRESSO IN ITALIA sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su ViaggiareSicuri. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione.
C - Fino al 9 dicembre, sono in elenco C solo: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Spagna (inclusi territori nel continente africano),
Dal 10 dicembre: oltre ai Paesi già menzionati, si aggiungono all’elenco C anche: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
SPOSTAMENTI: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
INGRESSO IN ITALIA: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
INGRESSO IN ITALIA DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO: indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo), nonché coloro che provengono dai Paesi dell’Elenco C e che entrano/rientrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono soggetti non a obbligo di test ma a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020 (a titolo di esempio: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).
D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:
SPOSTAMENTI: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 dicembre – 6 gennaio.
INGRESSO IN ITALIA: All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
E - Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi)
SPOSTAMENTI: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
MODALITÀ DI INGRESSO IN ITALIA: Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE).
Il DPCM 3 dicembre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residen
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.
ECCEZIONI
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone.
A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:
a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
i) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:
all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante;
agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link.
ALCUNI ESEMPI
LETTERA A)
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Un cittadino statunitense, proveniente dal Regno Unito senza altri soggiorni o transiti, può entrare in Italia, senza obbligo di isolamento fiduciario e senza sottoporsi a test molecolare o antigenico, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino ucraino, proveniente direttamente dall’Ucraina o dalla Turchia, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, può entrare senza obbligo di test molecolare o antigenico (solo se la permanenza in Italia non supera i 5 giorni in totale).
LETTERA B)
Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
LETTERA C)
Il cittadino australiano, proveniente dall’Australia e senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che entra in Italia perché la sua azienda lo ha trasferito presso la propria sede italiana, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.
Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
SOGGIORNI/TRANSITI DAI PAESI DELL’ELENCO C:
Il cittadino francese che deve entrare in Italia dalla Francia perché deve prendere servizio in Italia o deve recarsi in Italia per altri motivi di lavoro, deve comunque sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 72 ore prima della partenza, all’arrivo o entro 48 ore dall’ingresso in Italia. In caso di risultato negativo del test effettuato all’arrivo o entro 48 ore, non è sottoposto a isolamento, a meno che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19.
Il cittadino italiano residente in Belgio che deve rientrare in Italia per comprovati motivi di lavoro deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico. In caso di risultato negativo del test effettuato all’arrivo o entro 48 ore, non è sottoposto a isolamento, a meno che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19.
Il cittadino giapponese che risiede nei Paesi Bassi (o che ha soggiornato in Spagna nei 14 giorni precedenti) e deve entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico.
VOLI COVID-TESTED
Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza 23 novembre 2020, contenente misure urgenti per la sperimentazione di voli “Covid-tested”.
Sono considerati voli “Covid-tested” i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco.
In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli “Covid-tested”, operativi dagli aeroporti di Francoforte - Frankfurt am Main, Monaco di Baviera - Franz Josef Strauss; Atlanta - Hartsfield-Jackson, New York - John Fitzgerald Kennedy e Newark Liberty, con destinazione l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti.
All’ingresso/rientro in Italia, presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, i passeggeri possono essere nuovamente sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone.
Nel caso di mancato imbarco sul volo “Covid-tested”, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.
Per informazioni sull’effettiva operatività dei voli “Covid-tested” sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree