Gente d'Italia

Lettere al direttore. Schirò: le agevolazioni fiscali per gli italiani residenti all’estero

Egregio Direttore,

Con le recenti risposte a 4 interpelli (numeri 596, 597, 601 e 602) di altrettanti cittadini italiani residenti all’estero l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito procedure e regole per gli italiani residenti all’estero che vogliono ottenere le agevolazioni fiscali per gli interventi previsti dalla legge sugli immobili di proprietà situati in Italia.

In particolare l’Agenzia ha ricordato innanzitutto che la detrazione fiscale del 110% riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato italiano i quali sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, e, in secondo luogo – ed è questo l’aspetto che maggiormente interessa i nostri connazionali – che tali soggetti, tuttavia, possono optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo previste e cioè dello sconto in fattura e della cessione del credito nei casi in cui non abbiano redditi in Italia al di là di quello fondiario dell’immobile da ristrutturare.

Come è oramai noto il Decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sisma bonus). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);

- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Si ricorda che con la circolare  n. 24/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l'ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.

 

Angela Schirò
Deputata PD - Rip. Europa 

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