Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza afferente al ricorso - accolto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni lo scorso 22 dicembre - presentato dal Napoli il 4 dicembre contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché la Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata il 10 novembre, confermativa della decisione del Giudice Sportivo del 14 ottobre con cui era stato disposto il 3-0 a tavolino per Juventus-Napoli, con penalizzazione di un punto in classifica per la squadra partenopea.
Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.
Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima.
Secondo il Collegio di Garanzia, il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l’atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020. Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione.