Il 19 aprile 2021 è entrata in vigore per il Brasile l’Ordinanza del Ministro della Salute firmata il 16 aprile precedente. Sono vietati l’ingresso ed il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. L’ingresso ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:
*coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
*coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
*ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni (con autodichiarazione, senza autorizzazione del Ministero della Salute);
*ai soggetti in condizione di assoluta necessità autorizzati dal Ministero della Salute.
Fermo restando:
l’obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti;
l’obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell’arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
indipendentemente dal risultato del test, l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni;
l’obbligo di effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.
Equipaggio e personale viaggiante.
È sempre consentito l’ingresso in Italia e sono sempre esonerati dalla quarantena, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della salute, l’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci a condizione che non compaiano sintomi di COVID-19, fermo restando l'obbligo di autodichiarazione e di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Esenzione dalla quarantena previa autorizzazione del Ministero della Salute.
È consentito l’ingresso in Italia, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19 e previa autorizzazione del Ministero, fermo restando:
l’obbligo di autodichiarazione;
l’obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti;
l’obbligo di tampone molecolare o antigenico negativo eseguito al momento dell’arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda sanitaria locale di riferimento,
esclusivamente per le seguenti categorie di soggetti:
ingresso in Italia per meno di 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120 ore;
ai funzionari e agli agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.
Tali misure restano valide sino al 30 aprile 2021.
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