Al mio esame orale di avvocato mi chiesero, tra le altre, di parlare del reato di violenza sessuale. “In particolare - disse il Professore di Diritto Penale - si soffermi sui tempi della vittima per sporgere querela”. Ecco, tutt’un tratto, appena ho visto il video di Grillo mi è venuta in mente la mia risposta a quella domanda. “Il tempo per la denuncia da parte di una vittima di violenza sessuale non è mai abbastanza visto che è un trauma che si porterà dietro per tutto il resto della vita (avevo esordito) tuttavia, il legislatore, prendendo atto della necessità di rendere i termini “congrui” li ha duplicati rispetto a quelli precedentemente previsti dalla norma”. Così avevo risposto, ai tempi. E, quando ho sentito quella frase, in quel video, “ha denunziato dopo BEN 8 giorni” ho pensato che una frase del genere poteva essere pronunciata solo da uno che non ha minimamente idea di cosa sia il reato di violenza sessuale, dei tempi per denunciarlo e tantomeno dello stato d’animo di chi subisce la violenza. Quel forte disorientamento della vittima, tanto commentato dalla giurisprudenza (ragion per cui, a volte, è necessario un sostegno psicologico), quel rifiuto inconscio di chi addirittura cerca mentalmente di rinnegare di esser stata vittima temendo il giudizio popolare o la ritorsione del reo. Ecco, per chi non l’avesse ancora capito, il motivo per cui i termini per presentare querela sono, oggi, di ben 12 mesi dal reato (e, pertanto, 8 giorni sono un battito di ciglia!) perché la vittima, evidentemente, ha bisogno di più tempo per poter comprendere, farsi forza, denunciare e procedere. A dirlo è stata la legge numero 69 del 2019 che è intervenuta su tutti reati sessuali primo tra tutti il 609 bis del codice penale. Un intervento teso, da un lato, a inasprire le pene, per l’ipotesi-base e per le aggravanti speciali, dall’altro ad allargare i casi di procedibilità d’ufficio ed i termini per proporre la querela (raddoppiandoli, appunto). E, per chi ancora non lo sapesse... “il reato punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. Reato per il quale è previsto l’arresto, è vero, ma solo per chi viene colto in flagranza di reato e non per chi, fino all’oltre ogni ragionevole dubbio, deve essere considerato innocente fino a prova contraria. Ebbene sì, per tornare a “quel video” che sta facendo tanto discutere e che, da avvocato, non potevo non commentare, cercando di mettere qualche punto giuridico fermo, fino a quella prova provata avremo solo una vittima che ha denunciato, non anche un colpevole da condannare. Ah, già, per chi se lo fosse chiesto, dopo la mia risposta, sono stata abilitata alla professione forense, e il Presidente della commissione era un uomo...
FLAVIA ZERBA