Il provvedimento approva le “linee guida” per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in formato digitale, redatte dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Farnesina, Viminale, Ministeri della giustizia e per l’innovazione tecnologica e ufficializzate il 25 maggio scorso.
Per verificare il corretto funzionamento del sistema di voto e dello scrutinio elettronico, il documento prevede una gradualità della sperimentazione, con una prima fase di “simulazione” del voto e dello scrutinio elettronico priva di valore legale, che coinvolgerà un campione significativo di elettori.
All’esito della fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale, avente valore legale.
Il decreto
“ART. 1 (Approvazione Linee guida)
1. Sono approvate le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di seguito definite “Linee guida”, predisposte in data 25 maggio 2021 dal gruppo di lavoro indicato in premessa e contenenti modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1, comma 627, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e della sperimentazione delle modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Le Linee guida sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
ART. 2 (Gradualità della sperimentazione)
1. Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di voto e di scrutinio elettronico, il suo impatto sul corpo elettorale e il rapporto tra costi effettivi e benefici, la sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale è preceduta da una fase di simulazione circoscritta, al pari della stessa sperimentazione, a determinati ambiti territoriali comunali e consolari, individuati, rispettivamente, dal Ministero dell’interno e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base delle specifiche capacità tecnico-organizzative dei comuni e delle sedi consolari negli ambiti territoriali interessati, e comunque nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 627, della legge n. 160 del 2019 necessario anche per lo sviluppo del sistema di voto elettronico.
2. La fase di simulazione del voto elettronico a distanza riproduce tutte le fasi e i momenti di un evento elettorale reale ed è condotta, coinvolgendo un campione significativo di elettori, con le modalità definite dal Ministero dell’interno e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La simulazione delle modalità di espressione del voto e di scrutinio in via digitale produce risultati privi di valore legale.
4. Gli elettori, attraverso una mirata campagna di comunicazione multicanale, sono opportunamente resi edotti in merito alla fase di simulazione e all’assenza di valore legale dei relativi risultati.
5. All’esito della fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale ai sensi dell’articolo 8, avente valore legale, nel rispetto della normativa vigente al momento del voto.
6. Nella fase di sperimentazione, il voto elettronico costituisce una valida modalità alternativa al sistema di voto tradizionale. Gli elettori, conseguentemente, sono posti nella condizione di scegliere anticipatamente rispetto alla data fissata per la tornata elettorale, entro un termine prefissato, con quale modalità esercitare il proprio diritto di voto. In caso di mancato esercizio dell’opzione, resta ferma per l’elettore la possibilità di votare in presenza presso l’Ufficio elettorale della sezione di iscrizione nelle liste elettorali o per corrispondenza, come previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per gli elettori residenti all’estero in occasione delle elezioni politiche e delle consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
7. La possibilità di scegliere il voto elettronico in via opzionale rispetto alle altre modalità di voto è resa palese agli elettori attraverso una mirata campagna di comunicazione multicanale unitamente alle specifiche istruzioni di voto. Il sistema di voto elettronico, inoltre, fornisce tutte le indicazioni utili a garantire la consapevolezza dell’elettore nel rispetto dei principi di massima trasparenza.
ART. 3 (Votazione elettronica a distanza e autenticazione dell’elettore)
1. Nella fase di simulazione e in quella successiva di sperimentazione, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida, il voto elettronico è espresso mediante una web application, a cui l’elettore può accedere con qualsiasi dispositivo digitale collegato alla rete internet e dotato di uno dei browser più diffusi, ovvero mediante l’utilizzo di apposite postazioni elettroniche ubicate al di fuori dei locali adibiti ad Ufficio elettorale di sezione.
2. Nella fase di simulazione, l’elettore esprime la propria adesione a partecipare alla simulazione mediante un’istanza presentata con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero presso gli sportelli dell’Ufficio elettorale comunale della sezione di iscrizione nelle liste elettorali. Nella fase di sperimentazione, l’elettore esprime la propria opzione per il voto elettronico, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, con le stesse modalità previste dal precedente periodo. L’istanza costituisce il presupposto per la verifica, anche con modalità automatizzate, del godimento del diritto di elettorato attivo. A seguito di tale verifica, è generato un attributo qualificato attestante il diritto di voto che, associato all’identità digitale del cittadino, consente l’espressione del voto.
3. Gli elettori, nella fase di simulazione e in quella successiva di sperimentazione, sono identificati dal sistema di voto elettronico mediante l’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, con livello di sicurezza almeno significativo. L’associazione tra l’attributo di cui al comma 2 e l’identità digitale dell’elettore costituisce fattore abilitante per votare elettronicamente.
4. Il sistema di voto elettronico è integrato con il Sistema Informativo Elettorale (SIEL) di acquisizione e diffusione dei dati del Ministero dell’interno, anche ai fini della pubblicazione dei risultati privi di valore legale della stessa simulazione.
ART. 4 (Modalità di esercizio del voto elettronico)
1. Il sistema di voto elettronico è sviluppato garantendo un'agevole comprensione e utilizzo da parte di tutti gli elettori, con informazioni chiare e trasparenti presentate in modo sostanzialmente equivalente rispetto alle altre modalità di votazione. L’interfaccia utente del sistema di voto elettronico non contiene maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nelle schede cartacee e nei manifesti con i nominativi dei candidati ammessi.
2. Il sistema consente alle persone diversamente abili e alle persone con esigenze speciali di votare in modo indipendente, tenuto conto delle particolari situazioni individuali.
3. L’intenzione dell’elettore non deve essere influenzata nemmeno indirettamente dal sistema. Le procedure con cui gli elettori sono guidati durante il voto assicurano la sua corretta espressione, prevedendo, a seguito della visualizzazione del suffragio espresso, la conferma della scelta effettuata.
4. Il voto espresso non deve essere riconducibile all’elettore. A tal fine, il sistema garantisce che le informazioni sui votanti vengano separate da quelle sui voti espressi. Tali informazioni vengono digitalmente “sigillate” e rimangono del tutto indipendenti e separate. I voti sono e rimangono anonimi.
5. Ogni elettore può votare una volta sola per ogni consultazione; è esclusa la possibilità di esprimere validamente il proprio suffragio due o più volte per la stessa consultazione. La sessione di voto per ogni elettore, da quando lo stesso si identifica fino all’espressione e alla conferma del voto, deve durare per un tempo limitato indicato all’elettore, in modo chiaro, prima dell’avvio della procedura di voto.
6. L’elettore accede solo alle schede per le consultazioni in cui gode dell’elettorato attivo e, in caso di svolgimento congiunto di più consultazioni, può scegliere per quali di esse intende esprimere il proprio suffragio.
7. Per ogni scheda è ammesso un solo voto valido o l’esercizio della facoltà di astenersi dalla scelta (cd. “scheda bianca”). La procedura non consente espressioni di voto nullo ai sensi delle norme vigenti.
8. L’elettore è posto nella condizione di verificare, tramite lo schermo del proprio dispositivo, che il voto espresso è quello corrispondente alla sua volontà. Tale voto, a seguito della conferma definitiva da parte dell’elettore, è acquisito dal sistema e “sigillato” con idonee modalità tecnico informatiche, pervenendo all'urna elettronica nel sistema di voto elettronico senza alterazioni. L’elettore riceve conferma dal sistema che il voto è stato registrato e che la procedura è stata completata e, in ogni caso, è posto nelle condizioni di verificare che il voto elettronico è giunto nell’urna elettronica del sistema di voto elettronico. La tecnologia utilizzata consente di rilevare, in ogni fase del procedimento di voto elettronico, eventuali alterazioni e influenze indebite.
9. Il sistema utilizzato per accedere al voto elettronico non tiene traccia dei dati trattati nella fase di voto.
10. I voti restano “sigillati” fino al momento dello scrutinio: prima di togliere il sigillo, i voti, privi di ogni tracciatura dell’istante di tempo in cui ciascun suffragio è stato espresso, sono “mescolati”. I voti e le informazioni sulla partecipazione al voto, in ogni caso, sono crittografati.
11. Il conteggio dei voti elettronici è attivato solo dopo la chiusura di tutte le operazioni di voto, ivi comprese quelle espletate con modalità tradizionali. Per le attività di scrutinio sono utilizzate tecnologie in grado di rilevare eventuali alterazioni nel rispetto della segretezza del voto.
12. Le risultanze delle operazioni di scrutinio dei voti espressi elettronicamente sono comunicate agli organi preposti dalla legge alla proclamazione dei risultati delle consultazioni con modalità tali da garantire la segretezza del voto. Tali organismi, in sede di stesura degli appositi verbali, procedono alla somma di tutti i voti espressi utilizzando procedure di aggregazione dei voti espressi elettronicamente e in maniera tradizionale in grado di preservare la segretezza del voto.
ART. 5 (Garanzie del sistema)
1. Il sistema di voto elettronico è sviluppato sulla base di standard aperti per consentire la completa interoperabilità e la possibilità di dimostrare che ciascun voto è incluso correttamente nell’urna elettronica del sistema di voto elettronico corrispondente a ciascuna consultazione.
2. Il codice sorgente del sistema di voto elettronico è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.
3. Il sistema non restituisce all'elettore, dopo la conferma del voto, la prova del contenuto del suffragio espresso.
4. Il sistema assicura la segretezza sia del voto, sia delle operazioni ad esso propedeutiche, impedendo, al contempo, la perdita o l’alterazione dei suffragi.
5. In caso di interruzione accidentale del funzionamento del sistema, l’elettore è informato immediatamente in modo chiaro e, non appena possibile, è posto nelle condizioni di riprendere il procedimento di voto elettronico possibilmente dal punto in cui lo stesso è stato interrotto, previa nuova identificazione.
6. Il sistema di voto elettronico è sviluppato nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per lo sviluppo di software sicuro e delle disposizioni in materia di sicurezza cibernetica.
ART. 6 (Trasparenza e controlli)
1. L’infrastruttura centrale per il voto elettronico è gestita esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell’interno. L’individuazione del personale preposto all’accesso al sistema avviene con apposito provvedimento pubblicato sul sito del Ministero dell’interno. In ogni caso, sono favoriti i controlli automatici, limitati gli interventi a distanza e minimizzati i rischi di intrusione, di errore umano e di sabotaggio, attraverso uno specifico protocollo di intervento. In caso di incidente in grado di compromettere l’integrità del sistema, il personale responsabile del funzionamento delle infrastrutture informatiche informa immediatamente il Ministero dell’interno.
2. Prima della messa in funzione del sistema di votazione elettronica ai fini di cui al presente decreto e, in ogni caso, prima di ogni tornata elettorale in cui è necessario il suo impiego, il Ministero dell’interno ne verifica il corretto funzionamento attraverso la collaborazione tra l’AgID e le Autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale. La verifica ha per oggetto la valutazione della corretta funzionalità di ogni componente del sistema e assicura il rispetto degli standard di processo e di sistema nonché i livelli essenziali delle prestazioni come individuati anche nelle Linee guida.
ART. 7 (Sviluppo del sistema di voto elettronico a distanza)
1. Il Ministero dell’interno provvede a sviluppare il sistema di voto elettronico a distanza in base alle previsioni di cui al presente decreto e delle Linee guida allegate avvalendosi di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica ovvero anche esterni, individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 627, della legge n. 160 del 2019.
2. Lo studio di fattibilità e i requisiti tecnici del sistema di voto elettronico sono predisposti dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’AgID e con le Autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale.
3. Il Ministero dell’interno è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo ai soggetti di cui al comma 1.
ART. 8 (Avvio della fase di sperimentazione)
1. All’esito della fase di simulazione e previa positiva valutazione effettuata con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, si potrà procedere alla sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto e di scrutinio elettronico in un evento elettorale ufficiale, nel rispetto della normativa vigente al momento del voto