di Juan Raso*
Ma cos’é questa libertá di stampa di cui se ne parla tanto in questi giorni? Perché preoccuparsi tanto per il fatto che un giornalista non puó svolgere il suo lavoro?
Se dovessi dare una prima e approssimativa risposta, direi che la libertá di stampa é uno dei principali segni della democrazia: una tutelata libertá di stampa é segno di uno Stato di diritto; la sua assenza é espressione di autoritarismo. Pertanto quando un giornalista non puó fare il suo lavoro, non tanto é in gioco la sua mansione, quanto lo é lo Stato di diritto
La libertá di stampa é un privilegio che risale addirittura ai tempi della rivoluzione francese. La “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789 afferma nel suo art. 11: “La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge”.
Due anni dopo – nel 1791 -, la Costituzione degli Stati Uniti nel suo I° Emendamento afferma: “Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa; o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al governo per la riparazione di torti subiti”.
In Italia ritroviamo il diritto riconosciuto nello Statuto Albertino el 1848, il cui art. 28 dichiarava: “La stampa sará líbera, ma una legge ne reprime gli abusi”.
Piú recentemente, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, conferma nel suo Art. 19. che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
Questo percorso ci conduce all’ Art. 21 della Costituzione italiana (1° gennario 1948), che dichiara: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Importa segnalare che la libertá di stampa si affianca ad altri due diritti fondamentali dell’individuo: il diritto di dire quello che pensa (che gli Inglesi riconoscono come «freedom of speech») e il diritto di informarsi liberamente. Uno Stato che non riconosce il diritto di esprimere a voce o per scritto le opinione dei suoi cittadini, e non consente che ognuno possa attingere le sue informazioni donde considera opportuno, é – ripeto – uno stato autoritario. Solo il Parlamento puó attraverso una legge porre limiti a questo diritto costituzionale, che non é disponibile da parte dell’autoritá amministrativa.
Come ben dice il Prof. Roberto Matroianni, specialista nel diritto dell’Unione Europea, esiste una stretta interdipendenza tra la forma di Stato liberale e il riconoscimento della libertà di espressione, che segna i mutamenti storici che si sono venuti determinando nella struttura dei rapporti tra poteri pubblici e cittadini. Aggiunge l’esperto che “i media svolgono la funzione sociale di costruzione della coscienza collettiva; devono assicurare informazioni complete, varie, critiche, attendibili e degne di fiducia”. Aggiunge che questa azione dei media costituzionalmente rutelata, determina “obblighi positivi” per i poteri pubblici, che devono garantire ai cittadini l’accesso all’informazioni di diversa provenienza.
Queste considerazioni fanno capire che per libertá di stampa non solo deve intendersi la possibilitá di scrivere senza impedimenti il proprio pensiero, ma anche la possibilitá di cercare, ricevere e diffondere informazioni, come ben dice la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, giá segnalata..
Como ha espresso con meravigiosa sintesi la Corte Costituzionale, la libertà di espressione è “la pietra angolare dell’ordinamento democratico»” (Corte Cost., Sent. 84 del 1969). Questa affermazione é confermata dal Parlamento Europeo, che segnala che “soltanto una società informata può essere una società democratica” (Racc. 854/1979 – Parlamento Europeo).
Dobbiamo avere cura della libertá di stampa perché non é solo un diritto di chi comunica o scrive, ma é soprattuto il nostro diritto, il diritto umano e inviolabile di chi vuole informarsi secondo le sue proprie convinzioni e decisioni, non sottomesso alla decisione del Potere.
Mi piace concludere con un’altra considerazione della Corte Costituzionale (
Sent. n. 172/1972), che ribadisce la connessione intima tra libertá di stampa e democrazia: “La Corte ha più volte affermato che la libertà di espressione del pensiero è fondamento della democrazia e che la stampa, considerata come essenziale strumento di quella libertà, deve esser salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta*.
* Il Prof. Juan Raso é Dottore in Diritto della Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad de la República - Uruguay.