Premesso che
- I Com.It.Es, istituiti con la legge 205/1985 e profondamente riorganizzati con la legge 286/2003, sono organismi di rappresentanza delle comunità italiane all’estero nei confronti delle rappresentanze diplomatico – consolari italiane. Essi, inoltre, “previa intesa con le autorità consolari, possono rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono asi rapporti tra gli Stati” (art. 1, comma 4, l. 286/2003). Di conseguenza, “le rappresentanze diplomatico - consolari rendono partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati” (art. 1, comma 5, l. 286/2003);
- In coerenza con tale funzione di rappresentanza e tutela delle comunità verso le autorità locali e di interlocuzione con esse sulle questioni di interesse comunitario, sia pure per il tramite delle autorità consolari, al fine di garantirne l’autonomia di determinazione e di iniziativa l’art. 5, comma 4, della richiamata legge 286/2003 sancisce la non eleggibilità oltre che dei “dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto”, anche di “coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati”;
- In completa contraddizione con il quadro appena richiamato è l’assetto del Com.It.Es dell’Uruguay, unico organismo di rappresentanza della comunità italiana nel Paese, il cui Presidente, oltre a non avere fatto nei termini prescritti, in qualità di membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, la prescritta opzione per uno degli organismi, determinando con il suo comportamento l’invalidità degli atti adottati dall’organismo irregolarmente costituito, è anche un parlamentare nazionale nelle file del Partito Nacional per la legislatura 2020-2025 in qualità di supplente sia per la Camera che per il Senato;
- Nell’ordinamento costituzionale dell’Uruguay, diversamente da quello italiano, ogni camndidato può indicare un elenco di supplenti che in caso di elezione, possono realmente sostituirlo sia nel lavoro d’aula che di commissione, oltre che nell’esercizio dell’iniziativa legislativa, ricevendo una regolare retribuzione per il lavoro svolto;
Considerato che
- Nel caso indicato, la mancata osservanza della norma sulla ineleggibilità a componente del Com.It.Es e, a maggior ragione, sulla impossibilità di ricoprirne la carica di Presidente, da parte di un eletto al Parlamento nazionale metterebbe colui che ricopre il doppio incarico nella paradossale condizione di essere interlocutore di se stesso ogni volta che l’organismo intenda sollevare questioni vitali per la comunità italiana, inerenti alle politiche sociali, ai diritti civili, alle condizioni di lavoro, alle politiche formative e di integrazione e così via, depotenziando il ruolo e la credibilità dello stesso organismo;
- La consultazione dei siti ufficiali del Parlamento nazionale uruguayano conferma in modo trasparente e inoppugnabile che il Presidente del Com.It.Es di Montevideo ha partecipato a riunioni di assemblea, riunioni di commissioni e che ha presentato proposte di legge nel Parlamento uruguaiano, ricevendo una regolare retribuzione per le giornate di attività legittimamente prestate in qualità di supplente;
- La condizione di ineleggibilità, per altro, si estende anche a un’altra componente del Com.It.Es di Montevideo, che è contemporaneamente consigliera comunale, sempre per il Partito Nacional, di una municipalità importante come quella di Florida, insidiando il profilo di piena legalità dell’organismo rappresentativo;
- La trasposizione di logiche di parte del panorama politico locale è evidentemente divisiva in un organismo che dalla sua unitarietà ricava la sua forza e la sua credibilità e dannosa quando, andando al di là di legittimi orientamenti personali, determina la cristallizzazione di posizioni di maggioranza-opposizione nell’ambito di organismi istituzionali, appesantendone il clima interno e condizionandone le l’autonomia nelle scelte e nell’iniziativa;
per sapere
- Quali indicazioni intenda dare alle autorità diplomatico-consolari affinché la vita del Com.It.Es dell’Uruguay sia riportata alla piena legalità e alla sua normalità democratica, in considerazione anche del fatto che le eccezioni di ineleggibilità sollevate da alcuni eletti, pur avanzate nella riunione di insediamento, come la legge prevede, e nelle successive riunioni dell’organismo, sono state finora eluse dalla maggioranza interna e non adeguatamente considerate dagli stessi rappresentanti consolari presenti.