Il possesso della doppia nazionalità può determinare un trattamento fiscale dei pensionati italiani ex dipendenti pubblici residenti all'estero "più favorevole"? In alcuni casi, ci informa l'Agenzia delle Entrate, la risposta è affermativa. Vediamo perché.
Di norma, in virtù della stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia, le pensioni dell'Inps – (le cosiddette pensioni del settore privato) erogate all'estero sono tassate – su richiesta dei pensionati – dal Paese di residenza mentre quelle erogate dall'Inpdap agli ex dipendenti pubblici dello Stato italiano residenti all'estero – le cosiddette pensioni del settore pubblico - sono tassate alla fonte e cioè dall'Italia.
E proprio questa diversità di trattamento ha sollevato negli anni le proteste degli ex dipendenti pubblici italiani che risiedono all'estero in Paesi dove le aliquote fiscali sono solitamente più basse di quelle italiane e i quali però proprio a causa della normativa stabilita dalle convenzioni bilaterali contro le doppie impoosizioni fiscali sono soggetti a imposizione in Italia anche se risiedono all'estero. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate nelle sue risposte ad alcuni recenti interpelli ha ricordato che alcune convenzioni (come quella con il Regno Unito ad esempio) prevedono delle eccezioni.
Nella recente risposta all'interpello n. 172/2023 che ha come oggetto il trattamento di emolumenti pensionistici percepiti per lo svolgimento in Italia di una attività di lavoro dipendente a carattere pubblico da parte di un soggetto residente nel Regno Unito, l'Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 18, paragrafo 1, della convenzione fiscale tra Italia e Regno Unito prevede in effetti, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi di pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente, nello Stato di residenza del beneficiario mentre il successivo articolo 19 (Funzioni pubbliche), paragrafo 2, stabilisce al sun paragrafo (a), che "le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, o da un suo ente locale ad una persona in corrsipettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale (insomma le pensioni dei dipendenti pubblici) sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione" (in questo caso in Italia).
Tuttavia, nota l'Agenzia delle Entrate, l'eccezione viene introdotta nella convenzione con il Regno Unito (ma anche in altre convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali) dal sub paragrafo (b) del citato paragrafo 2 dell'articolo 19 che prevede invece la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato (e cioè nel Regno Unito) ANCHE delle predette pensioni pubbliche, quando i relativi beneficiari hanno la nazionalità di tale Stato.