di FABIO PORTA
Con il Decreto in materia di fiscalità internazionale collegato alla Legge di Bilancio 2024 (che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e dovrà ora essere discusso e approvato dal Parlamento) vengono introdotte nuove importanti disposizioni che modificano in parte i criteri di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche.
Vediamo in maniera sintetica cosa cambia cercando di semplificare in questo breve comunicato concetti complessi e articolati che dovranno poi essere meglio chiariti e attuati dai decreti e dalle circolari applicativi.
Attualmente il principio della “ worldwide taxation” adottato dall’Italia e dalla maggioranza dei Paesi europei stabilisce che tutti i residenti in un dato Paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate fuori dal territorio dello Stato.
I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR).
La residenza fiscale quindi è molto importante perchè diventa il presupposto necessario e sufficiente per applicare il principio della “ world wide taxation ” e capire dove bisogna pagare le tasse.
Allo stato attuale ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti fiscali le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (il domicilio ai sensi del c.c. è nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede pincipale dei suoi interessi e affari mentreb la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale): giova chiarire che queste tre condizioni sono tra loro in rapporto di “alternatività ” e non di concorrenzialità e pertanto è sufficiente la presenza di una delle tre per considerare come residente un contribuente.
Nella nuova formulazione invece contenuta nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale e che dovrebbe entrare in vigore dal periodo di imposta 2024 vengono innanzitutto espressamente sostituiti i criteri civilistici della residenza e del domicilio legati alla nozione degli affari ed interessi di natura lavorativa ed economica con il concetto, invece, del luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona ( anche se sembra strano che l’aspetto patrimoniale ed economico del soggetto venga messo in secondo piano rispetto alle relazioni personali; sono quindi auspicabili chiarimenti su questo aspetto) e quello della presenza fisica nel territorio dello Stato che è stata equiparata, quale criterio di radicamento, al domicilio e alla residenza del codice civile.
Resta tuttavia immutato e valido il criterio di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta quale criterio di collegamento rilevante ai fini della residenza fiscale ma ora soltanto per presunzione relativa e non assoluta perché verrà concessa al contribuente la facoltà di poter fornire la prova contraria in merito al suo effettivo domicilio, indipendentemente quindi dalla sua residenza anagrafica. Infatti l a prova dell’assenza dei criteri che determinano la residenza nel territorio dello Stato potrà essere fornita dal contribuente dimostrando di non avere in Italia la residenza, il domicilio e di non essere stato fisicamente presente nel territorio dello Stato.
È bene sottolineare che la revisione della disciplina della residenza fiscale non si applicherà solo alle persone fisiche ma anche alle società e ad altri enti diversi dalle società con l’introduzione di nuovi criteri in materia di “sede legale”, “sede di direzione effettiva” e di “gestione ordinaria in via principale”.
Si tratta, come si intuisce, di una materia molto complessa e noi non mancheremo di chiedere chiarimenti al Governo sulle problematiche che interessano soprattutto i nostri connazionali i quali spesso sono sottoposti – proprio per l’incertezza della legislazione – a tassazione concorrente, iniqua o illegittima.