di FABIO PORTA
Ci risiamo. Sembra che il Governo non abbia capito o non vuole capire che subordinare le prestazioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale come il Reddito di cittadinanza e ora l’Assegno di inclusione (e il Supporto per la formazione ed il lavoro) a specifici requisiti di residenza viola i principi dei Trattati europei e dei relativi regolamenti.
La normativa sull’Assegno di inclusione (ADI), prevista dal decreto-legge n. 48/2023 – che dovrebbe nell’intenzione del legislatore conferire alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa – stabilisce infatti che il richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere residente in Italia da almeno cinque anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Ed è proprio quest’ultimo requisito, e cioè i due anni di residenza continuativi immediatamente prima della presentazione della domanda, che esclude dal beneficio tutti gli italiani che rientrano in patria dall’estero. Infatti, come ci spiega l’Inps nella circolare n. 105 del 16 dicembre u.s. la continuità della residenza, in ogni caso, si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Solo le assenze per gravi e documentati motivi di salute non interrompono la continuità del periodo. Si tratta di requisiti escogitati ovviamente per limitare agli stranieri l’accesso al beneficio.
Tuttavia, come ho informato in un mio recente comunicato, proprio nelle scorse settimane la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera con “parere motivato” che contesta all’assegno unico e universale per i figli a carico introdotto a marzo 2022 il mancato rispetto delle norme sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori proprio a causa dei requisiti di residenza previsti.
Precedentemente la Commissione europea, come avevo da tempo denunciato con i miei interventi politici e le mie interrogazioni, aveva altresì invitato l’Italia ad allineare la sua legislazione sul Reddito di cittadinanza (RDC) al diritto della UE in materia di mobilità dei lavoratori avviando una procedura di infrazione (INFR2022/4024) ed aveva inoltre inviato una seconda lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR2022/4113) per il mancato rispetto delle norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori sostenendo che l’introduzione dal marzo 2022 del nuovo assegno unico e universale per figli a carico – cui hanno diritto solo le persone residenti in Italia da almeno due anni a condizione che vivano in uno stesso nucleo familiare insieme ai figli - contrasta con il diritto UE in quanto non tratta i cittadini della UE in modo equo e si qualifica pertanto come discriminazione.
Visto che l’Italia con la normativa ora in vigore sull’Assegno di inclusione – che sostituisce a partire dal 2024 il Reddito di cittadinanza – ha reintrodotto i requisiti di residenza e non si è quindi allineata ai rilievi della Commissione europea – è facile prevedere che il nostro Paese sarà oggetto di una ennesima procedura di infrazione da parte della UE rischiando l’ennesima figuraccia e soprattutto il deferimento alla Corte di giustizia europea.
Ricordiamo che l’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età e che soddisfino particolari requisiti di reddito, di patrimonio, di cittadinanza e appunto di residenza (e soggiorno). Aspettiamo con interesse gli sviluppi di questo contenzioso (non mancheremo di intervenire) che sta danneggiando i nostri connazionali residenti all’estero i quali a causa delle clausole di residenza previste dalle norme introdotte sono stati inopinatamente privati del diritto alle prestazioni e detrazioni familiari (sul reddito prodotto in Italia) e – coloro i quali rientrano – del diritto al Reddito di cittadinanza, all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro.