ROMA – In Commissione Esteri – Difesa del Senato si è discussa la ratifica e l’esecuzione della convenzione tra Italia e Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale: la convenzione è stata stipulata a Pristina il 22 giugno 2021. Il relatore Raffaele Speranzon (FDI) ha illustrato il provvedimento ricordando innanzitutto che il Kosovo, proclamatosi indipendente dalla Serbia in modo unilaterale nel febbraio 2008 e riconosciuto da un centinaio di Stati del mondo è ad oggi una Repubblica parlamentare. Pristina, che ha ottenuto il riconoscimento formale da parte dell’Italia il 21 febbraio 2008, ha sottoscritto nell’ottobre 2015 un accordo di stabilizzazione e associazione con l’Unione europea, anche se il suo percorso di avvicinamento all’Unione passa inevitabilmente dalla soluzione della questione relativa al suo status internazionale e dal progressivo miglioramento dei rapporti con la Serbia. Il relatore ha ricordato che la convenzione in esame, sottoscritta dall’Italia e dal Kosovo nel giugno 2021, risponde all’esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità. Speranzon ha anche evidenziato che l’intesa bilaterale, che si compone di 30 articoli e di un protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell’OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti, limitatamente all’imposizione sui redditi e – per la parte italiana – all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L’accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il relatore ha poi segnalato come il testo disciplini anche le modalità di tassazione dei redditi immobiliari e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea. Con riferimento alle imposizioni sui dividendi, sugli interessi, sui canoni, sugli utili di capitale, la convenzione stabilisce inoltre un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un’aliquota massima di prelievo da parte di quest’ultimo al 5 per cento per i dividendi e i canoni, al 10 per cento per gli interessi. Quanto alle plusvalenze il relatore ha sottolineato come l’articolo 13 della convenzione preveda diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda delle fattispecie (fra cui alienazione di beni immobili, mobili, navi o aeromobili, azioni o partecipazioni). I successivi articoli dell’intesa disciplinano, poi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti, da lavoro subordinato e sui compensi degli amministratori e da attività di artisti e sportivi. In materia di pensioni, la convenzione prevede poi in linea di principio la tassazione soltanto nello Stato di residenza del percettore, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte. Per i pagamenti in favore di studenti e apprendisti, l’articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali, mentre per quanto concerne i redditi non riconducibili alle categorie già individuate, il criterio stabilito dalla Convenzione è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, Speranzon ha spiegato come l’accordo prevede per l’Italia il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo. I successivi articoli dispongono poi un principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione, lo scambio di informazioni fra le autorità per l’applicazione dell’intesa bilaterale, la reciproca assistenza nella riscossione dei crediti di natura tributaria, l’intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari e una disposizione obbligatoria anti-abuso nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere transazioni finalizzate ad ottenere benefici convenzionali. Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica il relatore ha spiegato come questo si componga di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l’articolo 3 reca infine una clausola di invarianza finanziaria. Il seguito dell’esame del testo è stato rinviato ad altra seduta.