Come tutti gli anni a partire dal 2007 anche quest’anno arriva nel mese di luglio la Quattordicesima mensilità aggiuntiva alle pensioni. Con una Circolare che verrà emanata a fine giugno l’Inps fornirà tutti i dettagli dei pagamenti. È utile ricordare che questa somma aggiuntiva fu introdotta dal Governo Prodi nel 2007 ed estesa anche ai pensionati italiani residenti all’estero.
La 14ma per le pensioni più basse sarà pagata anche quest’anno a quasi 50.000 nostri connazionali in una unica soluzione. Ogni anno sono circa 3 milioni e mezzo i pensionati in Italia e all’estero a cui l’Inps accredita la Quattordicesima, pagata contestualmente alla mensilità di luglio.
Tra i nostri connazionali residenti all’estero il 40% degli aventi diritto alla 14ma vive in Europa e il 60% nel resto del mondo (tra questi ultimi la maggioranza risiede in America Latina). Il pagamento d’ufficio riguarda i pensionati di tutte le gestioni pensionistiche sulla base dei redditi degli anni precedenti.
L’importo della 14ma varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 665 euro. Una buona parte dei pensionati italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti avrà diritto, per motivi legati alla loro limitata anzianità contributiva in Italia, ad un importo medio di 437 euro (nonostante le nostre battaglie per modificare la normativa i contributi esteri non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo e ciò comporta la concessione di una somma più bassa).
Per beneficiare della Quattordicesima i pensionati residenti all’estero devono soddisfare due requisiti fondamentali, uno legato all’ età anagrafica e l’altro al reddito.
Infatti la 14ma è erogata a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni (64enni) titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e di altre gestioni previdenziali in presenza di determinate condizioni reddituali personali. Nel caso in cui si rientri nei requisiti richiesti, la quattordicesima spetta ai pensionati, anche per quelli residenti all’estero, in maniera automatica, senza che il beneficiario presenti richiesta all’INPS.
Per il 2024 il reddito complessivo individuale (vengono presi in considerazione nel calcolo anche i redditi esteri) deve essere fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero fino a 15.563 euro annui. Tuttavia se si percepisce un reddito complessivo entro 1,5 volte il minimo (11.672 euro annui per il 2024) gli importi spettanti sono di 437 euro per i pensionati che possono far valere fino 15 anni di contributi italiani, di 546 fino a 25 anni di contributi italiani e di 655 euro oltre 25 anni di contributi italiani. Va specificato che il calcolo sul reddito è individuale, e non coniugale.
Secondo le norme vigenti, è riconosciuta la quattordicesima mensilità sui seguenti trattamenti previdenziali: pensione di anzianità; pensione di vecchiaia; pensione di reversibilità; assegno di invalidità; pensione anticipata. La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge e ai soggetti per i quali sono disponibili i dati reddituali nelle banche dati dell’Inps, e viene successivamente verificata dall’Inps sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
Consigliamo quindi ai nostri pensionati residenti all’estero di rivolgersi a un patronato di fiducia per verificare l’eventuale diritto (per evitare futuri indebiti) e gli importi spettanti e soprattutto per fare domanda nel caso in cui l’Inps non liquidasse d’ufficio la prestazione. I pensionati che non ricevono la quattordicesima ma ritengono di averne diritto, possono presentare la domanda di ricostituzione non solo “on line” ma anche presso gli Istituti di Patronato.