ROMA – Via libera definitivo al ddl Nordio che abolisce il reato di abuso di ufficio e modifica la disciplina in materia di intercettazioni. L’aula della Camera – con 199 sì, 102 no – ha approvato il testo nella versione arrivata dal Senato con alcuni correttivi rispetto al ddl del Governo. Si introducono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Il disegno di legge, a firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio, si compone di 9 articoli.

ABOLIZIONE ABUSO UFFICIO

Il provvedimento abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.

NORME SU INTERCETTAZIONI

Si rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato introducendo, contestualmente, l’obbligo per l’autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.

Reca alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. In particolare, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è inoltre escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.

NORME IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Interviene in materia di misure cautelari, prevedendo l’istituto dell’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale per l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari.

IMPUGNAZIONI SENTENZE PM

Esclude il potere del pm di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p..

TABELLE INFRADISTRETTUALI UFFICI REQUIRENTI E GIUDICANTI

Apporta modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) in materia di tabelle infradistrettuali e in materia di criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari.

AUMENTO TOGHE

Incrementa il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

LIMITI ETÀ GIUDICI POPOLARI

reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il requisito dell’età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

CODICE ORDINAMENTO MILITARE

interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l’avanzamento al grado superiore dei militari.