Vengono escluse dall’attribuzione del beneficio dunque tutte le pensioni dei residenti all’estero i quali hanno richiesto all’Inps la detassazione della loro pensione, sia in convenzione che autonoma, secondo quanto stabilito dalla convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall’Italia con il Paese di emigrazione.
Giova ricordare che quasi tutte le pensioni erogate all’estero sono detassate alla fonte dall’Inps e tassate dal Paese di residenza perché così è stabilito dalla stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia.
Ciò significa che a quasi tutti i potenziali aventi diritto (si presume migliaia di pensionati italiani residenti all’estero) viene negato il diritto ai 154 euro della somma aggiuntiva.
Ma cosa è e quali sono i requisiti pensionistici e reddituali necessari per aver diritto all’importo aggiuntivo?
Per il 2024 il limite di importo annuo della pensione (comprensivo delle maggiorazioni sociali e delle pensioni o pro-rata esteri) non deve superare i 7.781,93 euro (se l’importo delle pensioni è compreso fra 7.936,87 e 7.781,93 euro spetta la differenza fra 7.936,87 e l’importo della pensione). Sempre per il 2024 i limiti reddituali da non superare sono 11.672,90 euro quello individuale e 23.345,79 quello coniugale. Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale viene considerato anche l’importo della pensione estera (o pro-rata), in aggiunta all’importo delle pensioni italiane. Per il tetto di reddito, non si calcolano i trattamenti di famiglia, la casa d’abitazione e pertinenze, i trattamenti di fine rapporto, i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
La decisione dell’Inps di escludere (nonostante ne abbiano il diritto) dal pagamento dell’importo aggiuntivo di 154 euro i pensionati italiani residenti all’estero solo perché hanno richiesto la detassazione della loro pensione così come d’altronde previsto dalla normativa fiscale internazionale, appare giuridicamente infondata (non lo prevede nessuna disposizione legislativa nazionale e convenzionale) e inoltre non è giustificata da alcuna inferenza logico-deduttiva delle norme in vigore ed in particolare della stessa legge istitutiva della prestazione (e cioè della legge n. 388/2000, articolo 70, commi da 7 a 10) che non menziona restrizioni di natura fiscale ma solo reddituali.
Vengono colpiti da questa penalizzante decisione soprattutto i pensionati più poveri, ossia quelli residenti in America latina, le cui pensioni sono detassate in Italia e tassate nel Paese di residenza e i cui importi pensionistici complessivi sono spesso pari o inferiori al trattamento minimo italiano.