Gente d'Italia

Porta (Pd): L’Inps “ratifica” l’eliminazione dell’indennità di disoccupazione per i rimpatriati

(foto depositphotos)

di FABIO PORTA
Con un messaggio breve ed asettico (ma non poteva essere altrimenti) l’Istituto previdenziale italiano ci ha ricordato che questo Governo con la Legge di Bilancio per il 2025 ha abrogato la legge che prevedeva e disciplinava la concessione dell’indennità di disoccupazione a favore dei nostri connazionali residenti all’estero, lavoratori e lavoratrici, i quali tornano in Italia dopo aver perso il lavoro all’estero.
Il Messaggio n. 184 del 17/01/2025 ci informa che la legge n. 402 del 1975 “Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati” è disapplicata per le cessazioni del rapporto di lavoro che interverranno a partire dal 1° gennaio 2025 con l’inibizione appunto della procedura che dava la possibilità di presentare le domande di disoccupazione da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
La nuova norma ora recepita anche dall’Inps infatti stabilisce che le disposizioni previste dalla legge n. 402 del 1975 - che riconoscevano il trattamento ordinario di disoccupazione (compresi anche gli assegni familiari e l’assistenza sanitaria per se’ e per i familiari a carico) per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero - non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
Giova quindi ribadire che il Governo ha cancellato l’unica misura di sostegno economico prevista dalla legislazione italiana a favore degli emigrati che rimpatriano e si trovano in una situazione di disagio economico e di difficoltà occupazionale (va infatti rilevato che né l’assegno di inclusione né il supporto per la formazione e il lavoro – i nuovi strumenti post Reddito di cittadinanza - sono accessibili agli italiani che rientrano in quanto i connazionali che rientrano sono ovviamente sprovvisti del requisito di residenza richiesto dalla legge e cioè dei due anni di residenza continuativa in Italia nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda).
La misura abrogata era stata introdotta con l’obiettivo di sostenere i lavoratori e le lavoratrici che tornano in Italia dopo aver perso il lavoro all’estero, mentre il nuovo intervento mira evidentemente ed esclusivamente a fare cassa penalizzando il mondo dell’emigrazione senza prevedere strumenti di sostegno alternativi.
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