ROMA – La Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso, alla III Commissione, parere favorevole all’istituzione della Giornata in ricordo delle vittime del naufragio della nave Arandora Star: a bordo c’erano 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti dopo che il piroscafo britannico venne silurato da un’unità della Marina tedesca nell’Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. Nell’illustrare il provvedimento il Presidente della Commissione Nazario Pagano ha fatto presente come , in occasione della predetta Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sarà osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star. Tuttavia l’evento non determina gli effetti civili di cui alla legge 260/1949 recante disposizioni in materia di ricorrenze festive: dunque non costituisce giorno festivo. Nello specifico, si prevede che le province o gli enti territoriali di livello equivalente possano promuovere e organizzare, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, nonché nel limite delle proprie risorse, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star. In aggiunta a queste attività , le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, potranno anche promuovere iniziative didattiche e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione. La Rai, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, dovrà assicurare adeguati spazi nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale alla Giornata nazionale, al fine di divulgare, conservare e rinnovare la memoria dei fatti dell’Arandora Star. Nel parere si precisa che “l’istituzione di una nuova giornata nazionale è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale; le disposizioni di cui all’articolo 2 possono, inoltre, ascriversi alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni in materia di promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e che le iniziative celebrative previste dall’articolo 2 non sembrano peraltro richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l’autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia. Con riguardo alla promozione e all’organizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di iniziative didattiche, studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione (articolo 3), – si legge nel parere – assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione)”.
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