I nostri connazionali titolari di pensioni italiane (in convenzione o autonome) residenti all'estero vogliono sapere se i 200 euro di bonus, in arrivo insieme alle Quattordicesime con i ratei pensionistici di luglio, spettano anche a loro.
Saranno oltre 28 milioni i lavoratori italiani dipendenti e autonomi e i pensionati con un reddito fino a 35.000 euro che riceveranno il bonus una tantum. Il Decreto Aiuti vale 14 miliardi di euro ed è stato introdotto per affrontare il caro-vita e cioè l'accelerazione dei prezzi che è dipesa in larghissima misura dai prezzi dell'energia, con misure molto ampie che spaziano dalla proroga dello "sconto" sui carburanti alla riduzione di una serie di balzelli sulle bollette di luce e gas per chi è in maggiore difficoltà all'allungamento dei termini per accedere al Superbonus per le villette (misura che interessa potenzialmente anche gli italiani residenti all'estero proprietari di immobili in Italia), dagli aiuti alle imprese più colpite dalla guerra in Ucraina a misure per far fronte agli aumenti eccezionali dei materiali.
In particolare il bonus di 200 euro (per una spesa totale di 6 miliardi di euro) è stato finanziato con un prelievo straordinario sulle aziende importatrici e distributrici di energia che hanno realizzato extra-profitti grazie ai prezzi energetici.
Noi crediamo che in virtù di quanto disposto, chiaramente, dal testo normativo il bonus di 200 euro deve essere corrisposto anche ai titolari di pensioni italiane residenti all'estero con un reddito inferiore ai 35.000 euro. Infatti la norma di riferimento, articolo 32 del Decreto, recita testualmente che "A favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro lordi annui, è corrisposta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum di importo pari a euro 200."
Il riferimento ai trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria deve ovviamente includere anche i titolari di pensioni italiane, in convenzione e autonome, residenti all'estero visto che la norma non vincola il bonus alla residenza in Italia.
Per il diritto alla indennità non rilevano: il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale; l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, gli assegni di guerra, gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; le indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e le indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
Giova infine ricordare che il bonus di 200 euro, che non costituisce reddito ai fini fiscali, è erogato sulla base dei dati disponibili all'Istituto al momento dell'erogazione ed è soggetta alla successiva verifica del reddito complessivo annuo lordo.
Angela Schirò (deputata PD estero)
Fabio Porta (senatore PD estero)