Il reddito prodotto e percepito dal lavoratore italiano all'estero viene tassato nel Paese UE di residenza. Lo ha ribadito una recente deliberazione della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, precisando che al fine di ottenere il rimborso dell'Irpef pagata in Italia è sufficiente la certificazione fiscale rilasciata dal paese che opera la tassazione, salvo che l'ufficio sia in grado di provare la permanenza all'estero per un periodo inferiore alla metà dell'anno. In questo caso, la CTP di Pescara con la deliberazione 226/2/2022 ha risolto favorevolmente al contribuente un giudizio sul rimborso dell'Irpef pagata da un lavoratore del settore bancario su un assegno straordinario di sostegno al reddito. Il dipendente della banca italiana, distaccato in Germania, aveva percepito l'emolumento sul quale il Fisco tedesco aveva operato la trattenuta alla fonte. La somma, tuttavia, veniva tassata anche in Italia e per questo il contribuente presentava istanza di rimborso, cui però il centro operativo di Pescara aveva opposto un diniego.
Nel ricorso, precisata la natura pensionistica della somma - confermata sia dall'Inps che dalla stessa autorità fiscale tedesca - veniva evidenziato come, in base alla convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, la somma fosse tassabile solo in Germania. Inoltre, quanto all'onere probatorio, che in forza dell'articolo 7 del Dlgs 546/92 era posto a carico del contribuente, la tassazione in Germania era dimostrata dal certificato del Fisco tedesco.