“L’Italia ha stipulato oltre cento convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali, anche con quasi tutti i Paesi di emigrazione italiana, per evitare l’ingiusto fenomeno della doppia tassazione sui redditi e sui patrimoni. Ma nonostante ciò - paradossalmente e incomprensibilmente - alcune di queste convenzioni consentono la tassazione concorrente delle pensioni private (quelle dell’Inps) pagate ai nostri connazionali residenti all’estero. Con l’interrogazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze, presentata oggi assieme ai colleghi del PD Toni Ricciardi e Christian Di Sanzo, segnaliamo al Governo che tra queste anomale convenzioni ci sono anche quelle con il Brasile, il Canada e la Francia. In particolare queste convenzioni, invece di ispirarsi al Modello standard internazionale in sede OCSE che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza, contemplano specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti, ancorché con il riconoscimento di un credito di imposta che però si è dimostrato nel tempo farraginoso e lento, o addirittura non esigibile come nel caso del Brasile”, ha dichiarato l’on. Porta a margine della presentazione dell’interrogazione.
“Nell’interrogazione – precisa il deputato Porta - stigmatizziamo il fatto che: 1) la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede una soglia di esenzione di 5.000 dollari statunitensi e, per l’eccedenza, la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria); di fatto, quindi, molti pensionati italiani residenti in Brasile subiscono su una parte delle loro pensioni un doppio prelievo fiscale che in teoria dovrebbe essere evitato con una deduzione o un credito di imposta pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia ma che in realtà non è evitato perché il Brasile si rifiuta di concedere tale deduzione. 2) la Convenzione con il Canada invece stabilisce, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, una soglia di esenzione della tassazione in Italia delle pensioni italiane pagate in Canada pari alla somma equivalente in euro di 12mila dollari canadesi e, per l'eccedenza, si applica l'aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana (aliquote scaglioni IRPEF); in questo caso se da una parte il credito di imposta dovrebbe essere concesso senza problemi dal Canada, dall’altra rimane il problema dell’attivazione da parte degli interessati delle procedure per ottenerlo e soprattutto della conoscenza delle norme (il credito di imposta non viene concesso automaticamente ma solo su istanza degli interessati). 3) Infine, la Convenzione con la Francia prevede che le pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, e cioè tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità, erogate dall’Inps (come stabilito in un “accordo amichevole” tra i due Paesi), sono soggette al principio della tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti. Quindi, l'INPS deve applicare la ritenuta d'imposta alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità corrisposte ai beneficiari residenti in Francia costringendo questi ultimi, al fine di eliminare la doppia imposizione, a richiedere il credito di imposta alla Francia che però spesso non è sufficiente a compensare la più alta tassazione elevata in Italia”.
“Chiediamo al Ministro dell’Economia e Finanze di valutare la possibilità di modificare ed adeguare le suddette convenzioni al modello standard OCSE che prevede la tassazione dei trattamenti pensionistici privati esclusivamente nel Paese di residenza dei pensionati. Ritengo che sarebbe doveroso che il Governo rispondesse prontamente e positivamente per evitare ulteriori disagi e inconvenienti, sia economici che procedurali, ai nostri pensionati residenti in Brasile, Canada e Francia” – ha dichiarato l’on. Fabio Porta.